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Ordinanza — n. 32496/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses generic appeal for criminal liability as it lacks specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32496/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of concrete references to the procedural facts. The appellant, Ahmetovic Erkulies, challenged a lower court's finding of criminal liability under specific articles regarding a legal offense. The court rejected the appeal because the arguments failed to substantiate any alleged violation of law with specific details from the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: An appeal for violation of law is inadmissible if it is telegraphic, generic, and devoid of concrete references to the procedural facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic violation claim lack of concrete facts criminal liability appeal procedural dismissal risarcimento per atto illecito azione civile offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 707 cod. pen.
Art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 360, n. 5 c.p.c.
artt. 707 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ERKULES nato il 10/01/1980 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Erkules Ahmetovic in ordine ai reati sanzionati, rispettivamente, dagli artt. 707 cod. pen. e 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110; che l'impugnazione si risolve, per contro, in una telegrafica censura di violazione di legge, assolutamente generica e priva di concreti riferimenti alla vicenda processuale; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/