Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive objections and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Di Donato, re-litigated objections regarding his lack of fixed residence that were already addressed by the Court of Appeal in Bologna. The court rejected these arguments as repetitive and unsupported by new evidence, noting the lower court's sentencing was already minimal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on iterative objections or irrelevant factual premises are inadmissible when the lower court has already addressed the arguments without logical flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO CRISTIAN nato il 02/05/1990 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; considerato che Cristian Di Donato ripropone, con il primo motivo, obiezioni iterative di quelle sollevate con l'impugnazione di merito, che la Corte di appello ha disatteso con argomentazioni esenti da vizi logici, spiegando che, a fronte dell'ordine, rivolto al destinatario del foglio di via obbligatorio, di fare rientro nel luogo di residenza, egli ha eccepito, senza però offrire alcun riscontro all'affermazione, di essere, al tempo, senza fissa dimora; che palesemente generica è la residua censura, con la quale si lamenta (mediante, peraltro, il riferimento a presupposti di fatto non pertinenti) l'eccessività del trattamento sanzionatorio che, invece, è stato parametrato al minimo edittale, con applicazione, nella massima estensione, della riduzione per le circostanze attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i