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Ordinanza — n. 32464/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing beyond the 90-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible ex officio because it was filed late. The appellant submitted the request on November 29, 2023, whereas the 90-day deadline expired on November 3, 2023, following the June 21, 2023, first-instance judgment. The court rejected the argument for late filing and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.: An appeal must be filed within the statutory time limit; failure to comply renders it inadmissible regardless of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limit late filing ex officio dismissal court costs and fine deposito tardivo ritardo ingiustificato istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARBOE OUSMAN nato il 10/08/1999 avverso la sentenza •el 21/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle pa udita la relazione s olta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ousman Darboe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto tardivamente, risultando dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21 giugno 2023 con termine di 90 giorni per il deposito (termine rispettato), sicché il ricorso doveva essere depositato entro il 3 novembre 2023 mentre è stato depositato il 29 novembre 2023; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso