Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing beyond the 90-day deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible ex officio because it was filed late. The appellant submitted the request on November 29, 2023, whereas the 90-day deadline expired on November 3, 2023, following the June 21, 2023, first-instance judgment. The court rejected the argument for late filing and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 1 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.: An appeal must be filed within the statutory time limit; failure to comply renders it inadmissible regardless of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARBOE OUSMAN nato il 10/08/1999 avverso la sentenza •el 21/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle pa udita la relazione s olta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ousman Darboe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto tardivamente, risultando dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21 giugno 2023 con termine di 90 giorni per il deposito (termine rispettato), sicché il ricorso doveva essere depositato entro il 3 novembre 2023 mentre è stato depositato il 29 novembre 2023; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso