Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks re-evaluation of evidence outside judicial review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply specific sentencing provisions and generic mitigating factors, claiming the evidence required re-evaluation. The court rejected this, noting the appeal merely repeated grievances already dismissed by the trial court regarding the defendant's evasive conduct and prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal seeking a re-evaluation of evidentiary sources or an alternative reading of facts is inadmissible as it falls outside the scope of judicial review and constitutes a mere repetition of grievances already adjudicated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLANO UMBERTO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 04/03/1984 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; r OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Umberto Napolano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva semplice, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda la pagina otto della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha rilevato che l'evasione, compiuta dall'imputato, risultava connotata da particolare offensività, dal momento che egli non solo si era recato a casa dell'ex coniuge sostanzialmente per litigare — a nulla rilevando sotto tale profilo la ragione a fondamento dei contrasti familiari, che in alcun modo costituirebbe una scriminante della condotta, ma era anche scappato all'arrivo delle Forze dell'ordine.
La menzionata Corte ha poi ritenuto ostativi alle invocate attenuanti generiche i plurimi precedenti a carico dell'imputato e l'assenza di qualsivoglia elemento passibile di positiva valutazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d