Criminal conviction annulled because the private prosecution was remitted, extinguishing the crime under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment that had confirmed the appellant's criminal conviction. The lower court had overlooked that the victim had formally remitted the private prosecution, a fact that legally extinguished the crime. Consequently, the conviction was voided and the defendant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 393 cod. pen.; Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.: A private prosecution remitted by the victim extinguishes the criminal offense, rendering any subsequent conviction void and shifting procedural costs to the accused.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIERONI ALESSANDRO nato a ROMA il 29/08/1973 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto da Alessandro Pieroni avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen.; considerato che sono pervenuti verbali di remissione della querela e di relativa accettazione; rilevato, quindi, che la sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela e, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali vanno poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/