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Sentenza — n. 32459/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal conviction annulled because the private prosecution was remitted, extinguishing the crime under Italian law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32459/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment that had confirmed the appellant's criminal conviction. The lower court had overlooked that the victim had formally remitted the private prosecution, a fact that legally extinguished the crime. Consequently, the conviction was voided and the defendant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 56, 393 cod. pen.; Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.: A private prosecution remitted by the victim extinguishes the criminal offense, rendering any subsequent conviction void and shifting procedural costs to the accused.

Parole chiave

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private prosecution remission extinction of crime criminal conviction annulment procedural costs allocation Italian criminal procedure allegazione motivata dolo penale risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 393 cod. pen.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
pen.; considerato che sono pervenuti verbali di remissione della querela e di relativa accettazione; rilevato, quindi, che la sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela e, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIERONI ALESSANDRO nato a ROMA il 29/08/1973 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto da Alessandro Pieroni avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen.; considerato che sono pervenuti verbali di remissione della querela e di relativa accettazione; rilevato, quindi, che la sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela e, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/