Cassation court dismisses appeals for generic mitigating circumstances due to lack of admissible legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Mario Scialpi and Daniele Pesare inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the censure regarding the denial of generic mitigating circumstances was not permitted in a legality review because the lower court's decision was based on logical reasoning and sufficient examination of the defense's arguments. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 132 c.p.: Appeals challenging the non-recognition of generic mitigating circumstances are inadmissible in legality proceedings if the lower court's decision is supported by logical reasoning and adequate examination of the defense, as no positive elements exist to justify a different outcome.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIALPI MARIO nato a MANDURIA il 26/05/1994 PESARE DANIELE nato a MANDURIA il 25/10/1988 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che i ricorsi sono inammissibili, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento al difetto di elementi positivamente valorizzabili e ai plurimi precedenti, anche recenti, di Scialpi e al precedente di Pesare per i reati di cui agli artt. 337 e 378 cod. pen.), sviluppato con argomentazioni logiche che portano il relativo giudizio al riparo da rilievi prospettabili in sede di legittimità; considerato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3