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Ordinanza — n. 32456/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility as they seek factual re-evaluation outside the scope of legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32456/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by four individuals against a Lecce Court of Appeal judgment inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of evidence regarding their alleged violent conduct and threats made to police officers during an investigation. The court rejected these claims because they sought a factual reassessment of the evidence, which falls outside the scope of the legality review mandated by Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Appeals seeking a re-evaluation of evidence or an alternative reading of probative sources are inadmissible as they pertain to the assessment of facts, which is excluded from the scope of the legality review.

Parole chiave

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legality review scope factual re-evaluation inadmissible appeals Code of Criminal Procedure assessing evidence minaccia contro le autorità timore di persecuzione difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARACCIO STEFANO nato a CASARANO il 04/08/1987 VALENTINO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 13/10/1980 CARACCIO GIANNA nato a CASARANO il 23/04/1985 ANDANTE COSIMO nato a MARTANO il 18/11/1960 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Stefano Caraccio, Antonio Valentino, Gianna Caraccio e Cosimo Andante avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi dedotti da tutti i ricorrenti (Stefano Caraccio ha censurato, in particolare, la mancata risposta della Corte territoriale alle deduzioni difensive e gli altri ricorrenti hanno dedotto di avere posto in essere la condotta dopo il compimento dell'atto di ufficio) sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata in cui si è rimarcato che i Carabinieri, dopo aver suonato alla porta dell'appartamento, sito al piano superiore rispetto a quello del commesso furto, ed avere richiesto informazioni in merito, avevano ricevuto una reazione molto aggressiva e pesantemente minatoria da parte di Stefano Caraccio; erano seguite un'azione violenta in danno di uno dei Carabinieri, a cui avevano partecipato anche Gianna Caraccio e Antonio Valentino, ed altre frasi minatorie rivolte all'indirizzo dei militari.

I restanti imputati Tartaglione e Andante avevano svolto la loro parte in perfetta sintonia con i correi nella fase terminale dell'azione criminosa, minacciando i pubblici ufficiali allorché si trovavano in prossimità della vettura di servizio: il primo, con un intervento connotato da frasi molto colorite e, il secondo, in modo assai più secco ma non meno incisivo); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co