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Ordinanza — n. 32454/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for criminal liability and non-punishment grounds as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alberto Campus against the Court of Appeal of Sassari inadmissible. The court found that the grounds challenging criminal liability under Article 385 of the Penal Code merely sought a re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review, while the claim regarding Article 131-bis was never formally requested in the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual evidence or substitute the lower court's assessment of non-punishment grounds, and appeals must explicitly request specific statutory defenses to be considered.

Parole chiave

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criminal liability appeal cassation inadmissibility non-punishment defense evidence re-evaluation procedural requirements allontanamento nonostante motivi di salute evasione all'obbligo di contribuzione persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato — quanto al motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod.
art. 385 cod. pen
art. 131- bis cod. pen
pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato — quanto al motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPUS ALBERTO nato a SASSARI il 29/08/1967 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alberto Campus avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato — quanto al motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.

— che nessuna richiesta al riguardo è stata formulata con l'atto di appello o in sede di conclusioni; peraltro, pur a volere trascurare tale dirimente rilievo, deve considerarsi che non risultano con evidenza profili positivamente apprezzabili da parte di codesta Corte al fine del riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci