Italian Court dismisses appeal against conviction for threats under Article 337 Penal Code as generic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for threats under Article 337 of the Penal Code, but the court found the grievances generic and factually unsupported. The court determined that the appellant's arguments merely repeated issues already adequately examined and rejected by the lower court, which correctly found the threatening expressions intended to obstruct official duties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grievances are generic and lack factual basis, or if they merely reproduce issues already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECHI MANUEL nato a SASSARI il 03/12/1983 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Manul Sechi avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo dedotto con il ricorso, relativo alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., propone censure generiche e in punto di fatto, non consentite dalla legge in sede di legittimità; considerato, inoltre, che tale motivo è riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, che, con motivazione coerente ed esaustiva, ha ritenuto la condotta del ricorrente idonea ad integrare il reato di cui all'art. 337 cod. pen., essendo le espressioni minacciose proferite volte ad impedire l'atto d'ufficio da parte dell'agente; atto non eccedente i limiti delle attribuzioni del predetto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis