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Ordinanza — n. 32452/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32452/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32452/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA AGOSTINO nato a SORSO il 15/03/1974 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; r OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Agostino Sanna avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che i motivi dedotti, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i reati di lesioni personali, non avendo l'imputato l'intento di colpire la persona offesa, e di resistenza a pubblico ufficiale, non avendo il medesimo imputato la volontà di opporsi all'atto del pubblico ufficiale, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (La Corte territoriale, in risposta al primo e al secondo motivo dell'appello, ha affermato che risultava provato che l'imputato, invitato dagli operanti a seguirli in caserma, aveva rifiutato categoricamente l'invito, pronunciando in risposta frasi come "non me ne frega un cazzo, ora ve lo faccio vedere io" e addirittura brandendo, al contempo, un piede di porco con la mano destra, che agitava verso i militari per cercare di allontanarli dalla sua abitazione.

Regesto Legislator

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art. 337 c.p; Ordinanza — n. 32452/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, avere brandito contro i militari il piede di porco escludeva che la condotta dell'imputato potesse rientrare nell'ipotesi di lesioni colpose, essendosi egli con ciò rappresentato la possibilità del verificarsi delle lesioni, come effettivamente avvenuto in concreto); considerato che il ricorrente ha altresì dedotto la mancanza di querela per il reato di furto mentre la querela è presente in atti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione diritto di ottenere una decisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di legittimazione del ministero pubblico impugnabilità di decisioni incidentali legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 337 c.p
Da tali emergenze appariva provata, quindi, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo, la fattispecie di cui all'art. 337 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA AGOSTINO nato a SORSO il 15/03/1974 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; r OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Agostino Sanna avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che i motivi dedotti, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i reati di lesioni personali, non avendo l'imputato l'intento di colpire la persona offesa, e di resistenza a pubblico ufficiale, non avendo il medesimo imputato la volontà di opporsi all'atto del pubblico ufficiale, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (La Corte territoriale, in risposta al primo e al secondo motivo dell'appello, ha affermato che risultava provato che l'imputato, invitato dagli operanti a seguirli in caserma, aveva rifiutato categoricamente l'invito, pronunciando in risposta frasi come "non me ne frega un cazzo, ora ve lo faccio vedere io" e addirittura brandendo, al contempo, un piede di porco con la mano destra, che agitava verso i militari per cercare di allontanarli dalla sua abitazione.

Da tali emergenze appariva provata, quindi, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo, la fattispecie di cui all'art. 337 c.p. in quanto il preciso e minaccioso comportamento del Sanna era volto ad impedire ai militari il compimento di un atto del loro ufficio, ossia farsi accompagnare in caserma. La Corte di appello ha aggiunto che, anche a volere aderire alla tesi difensiva ossia che il Sanna avesse colpito "accidentalmente" con il piede di porco l'appuntato Pigheddu, che cercava di disarmarlo, ciò non faceva venir meno il dolo previsto per il reato di lesioni, essendo pacifico in giurisprudenza che, per integrare tale reato, è sufficiente anche il dolo eventuale, che sussiste quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi (nel caso di specie, allontanare i militari), si rappresenti, però, la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisca accettando il rischio di cagionarle.

Nel caso di specie, avere brandito contro i militari il piede di porco escludeva che la condotta dell'imputato potesse rientrare nell'ipotesi di lesioni colpose, essendosi egli con ciò rappresentato la possibilità del verificarsi delle lesioni, come effettivamente avvenuto in concreto); considerato che il ricorrente ha altresì dedotto la mancanza di querela per il reato di furto mentre la querela è presente in atti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle