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Ordinanza — n. 32450/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for insult to public official due to inadmissibility of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32450/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Andrea Reho inadmissible, ordering him to pay court costs. Reho challenged the lower court's finding of psychological elements for the crime of insult and the denial of a specific legal benefit, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these grounds because they sought a new assessment of probative sources, which falls outside the scope of cassation review, and reiterated that the appellate judgment was sufficiently motivated regarding the gravity of the conduct and the applicant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 341 bis cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation cannot request a re-evaluation of probative sources or alternative readings of evidence, as such requests are extraneous to the scope of cassation review and constitute reproducible grievances already adequately examined by the trial judge.

Parole chiave

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insult public official cassation inadmissibility probative sources review criminal appeal scope psychological elements motivi di cassazione condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 341 bis cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico sia l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Nello specifico, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato l'oggettiva gravità della condotta e i precedenti penali del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 341 bis cod. pen
art. 131 bis cod. pen
con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico sia l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Nello specifico, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato l'oggettiva gravità della condotta e i precedenti penali del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REHO ANDREA nato a BRINDISI il 04/11/1991 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Andrea Reho avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che i motivi — con cui il ricorrente ha censurato sia l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico sia l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

— sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; considerato che la sentenza di appello è sorretta da un apparato motivazionale che dà conto sia degli elementi integrativi del reato, avendo evidenziato che le espressioni erano chiare esternazioni di disistima e contumelia nei confronti di un pubblico ufficiale, intento a svolgere atti del suo ufficio, sia di quelli ostativi al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Nello specifico, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato l'oggettiva gravità della condotta e i precedenti penali del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci