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Ordinanza — n. 32449/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds seek re-evaluation of evidence outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32449/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cosimo Canovari inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability and sentencing, arguing for a re-evaluation of evidence and alternative legal interpretations. The court rejected these claims because they merely requested a new assessment of probative sources, which falls outside the scope of cassation review and duplicates issues already properly addressed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 192 C.d.S.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts when the appeal merely requests a re-reading of probative sources or alternative legal interpretations of facts already adjudicated by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility scope of judicial review re-evaluation of evidence criminal liability assessment procedural costs award impugnabilità della decisione di rinvio declinatoria di competenza ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 192 C.d.S.
pen., non avendo la volontà di opporsi all'atto del pubblico ufficiale, sia la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 192 C.d.S.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANOVARI COSIMO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 05/10/1968 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Cosimo Canovari avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato sia l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non avendo la volontà di opporsi all'atto del pubblico ufficiale, sia la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 192 C.d.S. sia il trattamento sanzionatorio, con riguardo alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso