Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to apodictic criticism of motivation without logical comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Apicella inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Apicella's arguments criticized the lower court's motivation for the conviction under Article 385 of the Penal Code as apodictic and a violation of law. The court rejected these claims because they failed to logically compare the criticism with the factual and legal reasoning provided in the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation are apodictic and do not logically confront the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APICELLA SALVATORE nato a SALERNO il 10/12/1987 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 'I OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Salvatore Apicella avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. censurano in modo apodittico il vizio di motivazione e la violazione di legge e non si confrontano con l'iter logico-argomentativo della sentenza impugnata, la quale dà conto degli elementi di fatto e di diritto a base dell'affermazione di responsabilità del ricorrente e forniscono un adeguato e puntuale riscontro a tutte le prospettazioni difensive sollevate con l'atto di appello (cfr. pagina tre della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il