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Ordinanza — n. 32447/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to apodictic criticism of motivation without logical comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32447/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Apicella inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Apicella's arguments criticized the lower court's motivation for the conviction under Article 385 of the Penal Code as apodictic and a violation of law. The court rejected these claims because they failed to logically compare the criticism with the factual and legal reasoning provided in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation are apodictic and do not logically confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal apodictic criticism violation of law logical comparison Article 385 penal code motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APICELLA SALVATORE nato a SALERNO il 10/12/1987 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 'I OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Salvatore Apicella avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. censurano in modo apodittico il vizio di motivazione e la violazione di legge e non si confrontano con l'iter logico-argomentativo della sentenza impugnata, la quale dà conto degli elementi di fatto e di diritto a base dell'affermazione di responsabilità del ricorrente e forniscono un adeguato e puntuale riscontro a tutte le prospettazioni difensive sollevate con l'atto di appello (cfr. pagina tre della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il