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Ordinanza — n. 32446/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on flight from police control, ruling it constitutes resistance to a public official.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32446/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giannantonio Silvestri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had correctly found that Silvestri's sudden flight and dangerous driving maneuvers constituted resistance to a public official, even though the police officers had not yet performed an official act. The court rejected the argument that the lack of a prior official act negated the crime, noting this issue was already adequately examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the ground of criticism regarding the integration of the crime of resistance to a public official is a repetition of a profile already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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resistance to public official flight from police control inadmissible appeal repetition of ground dangerous driving maneuvers documenti mancanti omissione della contabilità deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI GIANNANTONIO nato a NOCERA INFERIORE il 08/11/1987 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Giannantonio Silvestri, è inammissibile; considerato che il motivo, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto integrato il reato di cui all'art. 337 cod. pen., nonostante la fuga fosse avvenuta prima del compimento di un atto d'ufficio da parte gli operanti, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito; rilevato, invero, che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto sussistente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, dal momento che dalle risultanze probatorie era emerso che gli agenti, a bordo dell'autovettura di servizio, si erano fermati per procedere al controllo del ricorrente e uno di loro lo aveva chiamato per nome, intimandogli di fermarsi, mentre il ricorrente, sapendo di essere in difetto e prevedendo come imminente il controllo, si era dato alla fuga repentina, ponendo in essere una serie di manovre di guida assai pericolose per gli utenti della strada e gli stessi agenti, che, sebbene postisi all'inseguimento, perdevano le tracce; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i