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Ordinanza — n. 32445/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the ground cited does not match statutory requirements for appeals against summary judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32445/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's grounds did not align with the specific reasons permitted by law. The appellant challenged a summary judgment by claiming the court failed to verify the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that this specific ground is not among the four statutory exceptions allowed for appeals against summary judgments, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against summary judgments are admissible only for specific statutory grounds, and complaints regarding the non-verification of acquittal causes under Article 129 do not qualify.

Parole chiave

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summary judgment appeal inadmissible appeal statutory grounds acquittal causes procedural de plano motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che l'imputato ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 448 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che l'imputato ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non è un motivo che rientra tra quelli proponibili (ex multis: Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HAFDHALLAH MOHAMED nato a MODENA il 16/12/2002 avverso la sentenza del 11/09/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dr/Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivo non consentito; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che l'imputato ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non è un motivo che rientra tra quelli proponibili (ex multis: Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso