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Ordinanza — n. 32441/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal convictions for assault, obstruction, and public order violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32441/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Xavier Oscar Isidore Galavotti inadmissible regarding convictions for assault, obstruction, and public order violations. The appellant argued for leniency based on the agent's request for help and the nature of the injuries, but the court found these defenses factually unsupported or legally inapplicable. Consequently, the lower court's judgment was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals based on omitted mitigating circumstances or non-punishment grounds are inadmissible when the lower court's assessment of concrete facts and the gravity of conduct is not vitiated by errors in law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mitigating circumstances rejection assault conviction upheld obstruction of passage public order violation violenza contro le autorità condotta illecita della polizia reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
nonché l'omessa derubricazione nel reato di lesioni colpose, è manifestamente infondato, non potendosi applicare l'anzidetta scriminante al reato di cui all'art. 582 cod. pen. ed essendo stata accertata la volontà della lesione provocata (cfr.
Art. 610 cod. pen.
pagina 3 della sentenza impugnata); considerato che, quanto al terzo motivo — con cui si censura l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 610 cod. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito o, comunque, manifestamente infondati; considerato, invero, che, quanto al primo motivo — con cui si denuncia l'omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pagina tre della sentenza impugnata); rilevato, infine, che, quanto al quarto motivo — afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 393-bis cod. pen
sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito o, comunque, manifestamente infondati; considerato, invero, che, quanto al primo motivo — con cui si denuncia l'omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.
artt. 337 cod. pen
in relazione al reato di cui agli artt. 337 cod. pen.
art. 582 cod. pen
nonché l'omessa derubricazione nel reato di lesioni colpose, è manifestamente infondato, non potendosi applicare l'anzidetta scriminante al reato di cui all'art. 582 cod. pen.
art. 610 cod. pen
pagina 3 della sentenza impugnata); considerato che, quanto al terzo motivo — con cui si censura l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 610 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
pagina tre della sentenza impugnata); rilevato, infine, che, quanto al quarto motivo — afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALAVOTTI XAVIER OSCAR ISIDORE nato a MARSIGLIA( FRANCIA) il 01/05/1985 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Xavier Oscar Isidore Galavotti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 610 cod. pen. sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito o, comunque, manifestamente infondati; considerato, invero, che, quanto al primo motivo — con cui si denuncia l'omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 337 cod. pen.

— la Corte d'appello, con corretta ed esaustiva motivazione, ha dato conto di come le asserzioni della difesa in ordine all'arbitrarietà dell'atto del pubblico non fossero riscontrate da alcun elemento concreto, dal momento che l'agente in servizio era intervenuto — con modalità non sproporzionate — a seguito di una richiesta di aiuto, essendo irrilevante la circostanza che la persona, che aveva richiesto l'intervento, fosse la convivente dell'agente stesso (cfr. pagina quattro della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo, afferente al reato di lesioni, con cui si lamenta l'omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. nonché l'omessa derubricazione nel reato di lesioni colpose, è manifestamente infondato, non potendosi applicare l'anzidetta scriminante al reato di cui all'art. 582 cod. pen. ed essendo stata accertata la volontà della lesione provocata (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); considerato che, quanto al terzo motivo — con cui si censura l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 610 cod. pen.

— i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrato tale reato, essendo stato accertato come il ricorrente si fosse frapposto tra il portone e la persona offesa, impedendole il passaggio (cfr. pagina tre della sentenza impugnata); rilevato, infine, che, quanto al quarto motivo — afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. — la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto le gravi modalità della condotta ostative a un giudizio di tenuità dell'offesa; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.