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Ordinanza — n. 32440/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic recidivism claim lacking specific factual elements required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32440/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments regarding recidivism were too generic and lacked specific factual details. The appellant, Francesco Tripolone, challenged a lower court's refusal to apply an aggravating circumstance, but failed to provide the precise elements necessary to justify this error. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed without these essential factual justifications.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a judgment on recidivism is inadmissible if it fails to specify the exact elements omitted by the trial court that would justify the non-application of the aggravating circumstance.

Parole chiave

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recidivism aggravating circumstance generic appeal inadmissibility specific factual elements required Cassation procedural rules failure to justify error inchiesta per falsità atti falsificazione di valori di bollo ufficiali falsificazione dei pesi e delle misure

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPOLONE FRANCESCO nato a CATANIA il 14/04/1959 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Tripolone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che in relazione al riconoscimento della recidiva, tanto il ricorso per cassazione, quanto l'atto di appello, risultano generici, perché privi della specifica indicazione degli elementi pretermessi dal giudice di merito, idonei a giustificare la non applicazione della circostanza aggravante contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31