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Ordinanza — n. 32436/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted retrial of evidence, citing prior rejection of same grievance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's complaint regarding the non-application of Article 131 bis of the Penal Code sought a re-evaluation of evidence outside the scope of judicial review. The appellate court had already properly assessed the objective gravity of the offense and the defendant's multiple prior criminal records. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the applicant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 385 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal seeking a re-evaluation of evidence or an alternative reading of sources is inadmissible if it reproduces grievances already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of evidence prior rejection of grievance objective gravity of offense multiple prior records censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 385 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 385 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARETTI GAETANO nato a VITTORIA il 12/12/1970 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Scaretti avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo, con cui il ricorrente ha censurato l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; considerato che la sentenza di appello è sorretta da un adeguato esame delle istanze difensive e da un apparato motivazionale che dà conto degli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio; nello specifico, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato l'obiettiva gravità dell'offesa, nonché i plurimi precedenti penali — anche specifici — del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso