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Ordinanza — n. 32435/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking re-evaluation of evidence outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32435/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for recidivism and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these grounds as they sought a review of factual findings already properly assessed by the lower courts, falling outside the scope of judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on requests to re-evaluate or re-read evidentiary sources are inadmissible as they exceed the scope of judicial review and reproduce grievances already dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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judicial review scope recidivism assessment generic mitigating circumstances evidence re-evaluation inadmissible appeal Cassation procedure procedural costs pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO GIUSEPPE NICOLO' nato a CATANIA il 29/03/1992 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Nicolò Graziano avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi, con cui il ricorrente ha censurato l'applicazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; considerato, in particolare, che, quanto alla recidiva, il Giudice di appello ha correttamente valorizzato i plurimi precedenti a carico del ricorrente, non sottraendosi all'onere di evidenziare la maggiore pericolosità sociale del medesimo ricorrente proprio alla luce della relazione tra il reato commesso nel caso di specie e la sua pregressa storia criminale; rilevato, con riferimento alle attenuanti generiche, che la Corte territoriale ha dato conto degli elementi ostativi al riconoscimento della mitigazione sanzionatoria, quali l'arresto in flagranza, i precedenti del ricorrente e la violazione della misura di sicurezza; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de