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Ordinanza — n. 32434/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as groundless, citing discretionary appellate court finding of insufficient evidence for non-prosecution cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32434/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Saif Sageri inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellate court had previously determined that the appellant's departure from his home for an unspecified duration and unknown reasons negated the requirement for a minor offense under Article 131-bis of the Penal Code. The Supreme Court rejected the argument that the lower court failed to apply this non-prosecution cause, ruling the decision legally sound and unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassazione holds that an appellate court's discretionary assessment of facts, finding the appellant's conduct inconsistent with a minor offense, precludes the application of the non-prosecution cause if the reasoning is free from reviewable defects.

Parole chiave

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non-prosecution cause Article 131-bis appellate discretion inadmissible appeal minor offense legal costs Cassa delle ammende inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGERI SAIF nato il 28/08/1992 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; lí/ OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Saif Sageri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; considerato, invero, che la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto le modalità della condotta ostative al riconoscimento della tenuità dell'offesa, dal momento che il ricorrente si era allontanato dalla propria abitazione per un tempo imprecisato e per ragioni e destinazione sconosciute; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci