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Ordinanza — n. 32432/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the ground cited does not fall within permitted exceptions for appeals against summary judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32432/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the ground raised by the appellant was not permitted under the law. The appellant challenged a summary judgment by citing the non-existence of statutory grounds for acquittal, which the court ruled is not a valid reason for cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against summary judgments are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty illegality; complaints about the non-existence of acquittal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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summary judgment appeal inadmissible appeal cassation grounds acquittal grounds procedural admissibility motivi di cassazione condono delle spese procedurali assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
L. 23/6/2017 n. 103
pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza applicate; rilevato che Arsenio Ascione ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 448 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza applicate; rilevato che Arsenio Ascione ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non è un motivo che rientra tra quelli proponibili (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE ARSENIO nato a CASERTA il 13/07/2005 avverso la sentenza del 25/12/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI- — dato avviso alle parti udita la relazione svolta cal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; • OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivo non consentito; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza applicate; rilevato che Arsenio Ascione ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non è un motivo che rientra tra quelli proponibili (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci