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Ordinanza — n. 32427/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific legal and factual grounds against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32427/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Migliaro inadmissible due to a complete lack of specific legal and factual arguments. The appellant failed to provide the required detailed critique of the arguments presented in the Second Instance Court's judgment regarding the defendant's responsibility for the crime under Article 385 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; The appeal must contain a specific and pointed comparison with the contested decision's arguments, detailing the exact legal reasons and factual elements supporting the dissent; without this specificity, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement Article 385 Penal Code lack of argumentation procedural costs award aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIARO FRANCESCO nato a SAN VALENTINO TORIO il 07/08/1970 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Francesco Migliaro avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; premesso che si è osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584 - 01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è del tutto privo di specificità a fronte delle argomentazioni formulate nella sentenza impugnata alle pagine 5 e 6; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec