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Ordinanza — n. 32334/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing for alleging non-recognized generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32334/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not recognized, but the court held this ground is reserved for appeals against sentencing judgments, not application judgments. Consequently, the appeal was rejected because it did not fall within the limited statutory grounds for challenging a patteggiamento (negotiated plea) decision.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against application judgments are strictly limited to specific statutory grounds and cannot challenge the non-recognition of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Patteggiamento Appeal Generic Mitigating Circumstances Application Judgment Inadmissible Appeal condono delle spese procedurali attenuazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GORD SAID (CUI 05LH8Y8) nato il 02/01/1983 avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di MILANOt dato-avviso-alte-pia-TI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

El Gord Said ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Milano, il 14/07/2023). Ritenuto che il motivo sollevato (inosservanza della legge penale per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consi