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Ordinanza — n. 32333/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repeating lower court review without new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32333/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Abdelghani Bourori's appeal against the Perugia Court of Appeal inadmissible. Bourori argued that the lower courts erred in finding elements for drug possession and contradicted themselves regarding personal use, but the Court found these arguments merely repetitive of issues already decided by the territorial courts. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific legal comparisons to justify a new review.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of issues already adequately examined and dismissed by the territorial courts without presenting new legal arguments or specific comparisons.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds drug possession personal use defense Court of Cassazione procedural admissibility spending costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Bourori Abdelghani ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Terni per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Terni, 02/02/2018).
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOURORI ABDELGHANI nato il 13/10/1994 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bourori Abdelghani ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Terni per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Terni, 02/02/2018). Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per assenza degli elementi costitutivi della fattispecie; contraddittorietà della motivazione circa l'allegazione difensiva dell'uso personale della sostanza rinvenuta) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (foglio 4 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr