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Ordinanza — n. 32332/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant waived the sentencing appeal via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32332/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Francesco Verde's appeal inadmissible after he had previously accepted a settlement agreement to reduce his sentence. Although Verde argued the lower court lacked motivation regarding his criminal responsibility, the court ruled that appeals based on waived grounds or sentencing determinations not affecting the sanction's legality are excluded under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and Verde was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals based on settlement agreements, only objections regarding the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content are admissible, while claims on waived grounds or sentencing determinations are inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement appeal waived grounds inadmissibility sentencing reduction appeal Article 599-bis procedure criminal responsibility motivation motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Verde Francesco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. pen
Verde Francesco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDE FRANCESCO nato a CECCANO il 18/09/1988 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Verde Francesco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. pen. sulla quantificazione della pena, con contestuale rinuncia agli altri motivi di impugnazione, e ridotto, pertanto, la pena inflitta, ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Frosinone per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato) - è inammissibile.

Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugEiri5-0 2