Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for public indecency due to lack of driving license, citing procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Verdenelli Simone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for public indecency under Article 590-bis of the Penal Code, arguing for non-punishment and mitigating circumstances. The court ruled that these grounds were merely repetitive of arguments already rejected by the lower appellate court and thus inadmissible in a final review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 590-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on repetitive arguments already rejected by the territorial court are inadmissible in the Supreme Court, and sentencing discretion remains unreviewable absent arbitrariness or illogical motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDENELLI SIMONE nato a ANCONA il 27/02/1978 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verdenelli Simone ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale, per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., aggravato dall'essere stato l'imputato sprovvisto di patente di guida, perché revocata. Ritenuto che i motivi sollevati (inosservanza della legge penale in relazione al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione della pena), non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (foglio 4 sent. imp.).
Deve, inoltre, ricordarsi che la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il s