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Ordinanza — n. 32330/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal comparison with lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32330/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was merely a repetition of arguments already fully examined and rejected by the territorial courts. The appellant's complaint regarding the lack of motivation and legal violations concerning taxable income sums failed to provide the required specific legal comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely a reproduction of arguments already adequately examined and dismissed by the territorial courts without providing specific legal comparisons.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition of arguments lack of legal comparison procedural economy Cassation appeal grounds soppressione della rendita d'invalidità limite di reddito deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABIANO DOMENICO nato a CATANIA il 05/10/1959 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fabiano Domenico ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pordenone per il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (commesso in Pordenone il 18/01/2018). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione di legge con riguardo a somme rientranti nel reddito imponibile ai fini dell'ammissione al beneficio) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estenso