Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal comparison with lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was merely a repetition of arguments already fully examined and rejected by the territorial courts. The appellant's complaint regarding the lack of motivation and legal violations concerning taxable income sums failed to provide the required specific legal comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely a reproduction of arguments already adequately examined and dismissed by the territorial courts without providing specific legal comparisons.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABIANO DOMENICO nato a CATANIA il 05/10/1959 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fabiano Domenico ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pordenone per il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (commesso in Pordenone il 18/01/2018). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione di legge con riguardo a somme rientranti nel reddito imponibile ai fini dell'ammissione al beneficio) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estenso