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Ordinanza — n. 32329/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of novelty, citing prior territorial court rulings on procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32329/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Francesco and Simone Molinari inadmissible. The appellants argued for procedural violations regarding the recognition of specific crime categories and the hypothetical concurrence of offenses not charged. The court rejected these claims as merely reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower appellate court with sufficient legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must present new arguments or evidence; mere repetition of issues already decided by the territorial court without specific comparison renders them inadmissible.

Parole chiave

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admissibility of appeals lack of novelty procedural defects concourse of offenses summary procedure Cassation review repetition of arguments motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Ritenuto che i motivi sollevati (per Franceschini: vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 125 c.p.p.
Art. 530 c.p.p.
artt. 125 cod. proc. pen
pen., per avere la Corte di merito ipotizzato un concorso nel reato non previsto nel capo di imputazione; vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCESCHINI ROBERTO ( CUI 04NEXZM ) nato a ROMA il 03/03/1980 MOLINARI SIMONE ( CUI 037WAKY ) nato a ROMA il 18/05/1985 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Franceschini Roberto e Molinari Simone ricorrono, con distinti atti di ricorso, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, resa a seguito di giudizio abbreviato dal locale Tribunale per i reati loro rispettivamente ascritti. Ritenuto che i motivi sollevati (per Franceschini: vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 19909, n. 309. Per Molinari: vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 125 e 530 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito ipotizzato un concorso nel reato non previsto nel capo di imputazione; vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 125 cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali i ricorrenti non articolano alcuno specifico confronto;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensor