Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging plea bargain sentencing due to lack of legal qualification error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Choumi Youssef inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Youssef argued that his legal qualification was erroneous because the detention was non-punishable due to personal drug use, but the lower court had applied a plea bargain. The court ruled that under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds, excluding general challenges to legal qualification unless the qualification is immediately obvious and eccentric to the charge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentencing, a claim of erroneous legal qualification is inadmissible unless the qualification is immediately and obviously eccentric to the charge.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUMI YOUSSEF nato il 13/12/1990 avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOVARA(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Choumi Youssef ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Novara per il reato, commesso in concorso con altri, di cui all'art. 73, comma 5 (così riqualificata l'originaria imputazione), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Ostuni, il 15/07/2023). Ritenuto che il motivo sollevato (errata qualificazione giuridica del fatto, trattandosi di detenzione non punibile, perché finalizzata all'uso personale della sostanza stupefacente) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato che, nel caso di specie, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto operata dal ricorrente risulta inconsistente, appalesandosi del tutto pretestuosa. Si deve, invero, ribadire che, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252), evenienza non rinvenibile nel caso che occupa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere