Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the sole ground is merely repetitive of already decided lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Vincenzo Timpano's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Timpano challenged a lower court's decision to restore confiscated funds, arguing the court failed to apply Article 73, paragraph 5 of the 1990 Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the argument was merely a repetition of issues already thoroughly examined and dismissed by the territorial court, with no new legal comparison provided by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; The sole ground of appeal must not be merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the territorial court, as such arguments do not constitute a valid basis for cassation review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMPANO VINCENZO nato a OPPIDO MAMERTINA il 19/02/1939 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Timpano Vincenzo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere revocato la confisca della somma di denaro in sequestro, ordinandone l'immediata restituzione all'imputato, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commesso in Roma il 02/12/2022). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il e