Italian court dismisses appeal against sentencing plea as inadmissible due to wrong legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sgura Daniele against a Brindisi preliminary hearing judge's sentencing decision inadmissible. The appellant argued violations of procedural articles regarding legal reasoning, but the court found these grounds inapplicable to appeals against plea bargain sentences. Consequently, the appeal was rejected because the cited defects do not fall within the statutory exceptions allowing such reviews.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing decisions are limited to specific grounds and do not encompass general violations of legal reasoning or motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGURA DANIELE nato a OSTUNI il 29/10/1986 avverso la sentenza del 19/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI!dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sgura Daniele ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Brindisi per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Ostuni, il 15/07/2023). Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consi