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Ordinanza — n. 32325/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific mandate and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32325/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by the defense counsel without a specific mandate to contest the judgment, violating Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's sole complaint regarding the lack of decisive evidence and flawed reasoning was deemed unfounded and merely repetitive of issues already resolved by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, c.p.p.; Art. 603, comma 1, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed without a specific mandate from the accused, and the necessity of renewing trial proceedings remains within the exclusive evaluation of the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific mandate requirement defense counsel authority procedural defect Cassation jurisdiction corresponsabilità della vittima azione intesa alla dichiarazione di responsabilità allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Deve in primo luogo evidenziarsi che, nel caso di specie, il ricorso è inammissibile poiché, essendosi proceduto in assenza dell'imputato, il ricorso per cassazione è stato depositato dal difensore in mancanza di specifico mandato ad impugnare, come previsto dall'art. 581, comma 1- quater, cod.
Art. 603, comma 1, c.p.p.
Giova, in particolare, ricordare che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018
Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv.
Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003
274230; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZESE ROBERTO nato a BENEVENTO il 05/03/1993 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Franzese Roberto ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Benevento per il reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Benevento, istanza del 28/07/2015; ammissione del 30/07/2015). Deve in primo luogo evidenziarsi che, nel caso di specie, il ricorso è inammissibile poiché, essendosi proceduto in assenza dell'imputato, il ricorso per cassazione è stato depositato dal difensore in mancanza di specifico mandato ad impugnare, come previsto dall'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen.

Peraltro, le doglianze sollevate con l'unico motivo sollevato (mancata assunzione di una prova decisiva nonché manifesta illogicità della motivazione), oltre ad essere manifestamente infondate, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3), con il supporto di adeguati argomenti giuridici. Giova, in particolare, ricordare che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria.

Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229666). Nella vicenda in esame, la Corte di merito ha ritenuto di disporre di tutti gli elementi per poter decidere, correttamente illustrando le ragioni che rendevano non necessaria ai fini del decidere l'invocata rinnovazione istruttoria (p. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024