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Ordinanza — n. 32324/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new arguments on subjective element.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32324/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Calabrese's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his conviction inadmissible. Calabrese argued that the lower court's reasoning regarding the subjective element of the crime was contradictory and illogical, but the Supreme Court found these complaints merely reproduced arguments already rejected by the territorial court. Consequently, the court ruled that no new grounds were presented to justify a re-examination of the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals must present new grounds not already examined; complaints merely reproducing previous rejected arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal subjective element crime repetition of arguments Italian criminal procedure Corte di Cassazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento trasferimento dei condannati differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE GIOVANNI nato a NAPOLI il 13/12/1969 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Calabrese Giovanni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Napoli, il 25/03/2014). Ritenuto che le doglianze sollevate con l'unico motivo sollevato (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato) non sono consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5), con il supporto di adeguati argomenti giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensor