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Ordinanza — n. 32323/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges a sentencing judgment on grounds not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32323/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing judgment based on alleged legal mischaracterization of the facts. The appellant argued the court erred in qualifying the criminal acts, but the Court found this argument legally impermissible under the specific provisions governing appeals against settlement judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 ss. cod. proc. pen.: Appeals against settlement judgments are strictly limited to specific grounds, excluding challenges to the legal characterization of facts unless it is immediately and obviously eccentric to the charge.

Parole chiave

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appeal against settlement legal characterization error inadmissible appeal sentencing judgment procedural limitation revisione in materia penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
Art. 444 ss. cod. proc. pen.
L. n. 103/2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO ROSARIO nato a VITTORIA il 05/09/1983 avverso la sentenza del 15/12/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAI d—ato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Greco Rosario ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Siracusa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificato il fatto di cui al capo A) e per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo B). Ritenuto che il motivo sollevato (consistente in una generica richiesta di riqualificazione giuridica del fatto) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato che, nel caso di specie, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto operata dal ricorrente risulta del tutto inconsistente, risolvendosi in una mera frase, vuota di contenuti. Si deve, invero, ribadire che, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252): evenienza non rinvenibile nel caso che occupa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 I