Cassation appeal dismissed for being personally filed by the defendant instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant, violating the mandatory requirement for legal representation. The material facts show the defendant sought to overturn a conviction for drunk driving and dangerous driving, but the law now requires such appeals to be signed by a registered defense attorney. The court ruled that personal filing renders the appeal void, leading to dismissal and an order for the defendant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Appeals against criminal judgments must be filed by a qualified defense attorney; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLIANO EMILIO nato a PIETRAGALLA il 13/08/1957 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOlato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Galliano Emilio ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Alessandria per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (in Spigno Monferrato, il 20/09/2018). Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigli