Cassation court dismisses appeal against driving without license conviction for being merely repetitive of lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated specific traffic and criminal code provisions regarding recidivism and fact continuity. The court rejected these grounds as they were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the territorial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 116 d.lgs. 285/1992; Art. 81 cpv. cod. pen.: Appeals based on violations of these provisions are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the territorial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO FRANCESCO nato a SALERNO il 04/10/1957 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Santoro Francesco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida senza patente (non avendola mai conseguita), con recidiva nel biennio (in Battipaglia, il 17/10/2019). Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992 in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen., nonché vizio di motivazione sul punto, con riguardo all'invocato riconoscimento della continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli giudicati all'esito del procedimento n. 622/21/21 RGNR Trib.
Salerno) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3), con il supporto di adeguati argomenti giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P sid