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Ordinanza — n. 32320/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing judgments as inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32320/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by three defendants against a Piacenza sentencing judgment inadmissible. The defendants argued for legal violations and lack of motivation regarding sentencing and mitigating circumstances, but the court ruled these grounds do not apply to sentencing decisions. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are inadmissible when based on general legal violations or lack of motivation, as only specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between charge and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty are permitted.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing judgment procedural law Corte di Cassazione art. 448 c.p.p. commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
L. n. 103/2017
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo alla pena e al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ATFANI SAID (CUI 06Q19GA) nato il 01/01/1990 ELLAOUZI BADR (CUI 06QOWX6) nato il 08/07/2002 ELLAOUZI ABDERRAZAK (CUI 0611X5X) nato il 12/04/1997 avverso la sentenza del 11/01/2024 del TRIBUNALE di PIACENZAA:lato avviso alle iparti4 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Atfani Said, Ellaouzi Badr, Ellaouzi Abderrazak ricorrono, con un unico atto e a mezzo dello stesso difensore, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Piacenza per i reati loro rispettivamente ascritti. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo alla pena e al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientrano all'evidenza i vizi denunciati;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere esten