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Ordinanza — n. 32319/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for traffic offense citing lack of merit in factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32319/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for a traffic offense. The appellant argued that the first-instance judgment lacked sufficient reasoning regarding the accident dynamics and the administrative license revocation. The court rejected these claims as mere complaints on facts and logical inconsistencies already properly addressed by the territorial court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds consist solely of complaints on facts or mere repetitions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere complaints on facts lack of logical inconsistency traffic offense conviction administrative license revocation abbandono del procedimento per infrazione stradale guida nonostante revoca della patente motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESCHIERI EMMA nato a CAVEZZO il 27/01/1948 avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Meschieri Emma ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna, resa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Modena, per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 589-bis, comma 7, cod. pen. (in Cavezzo, il 14/08/2016). Ritenuto che i motivi sollevati (omessa motivazione sulle censure svolte dall'appellante alla sentenza di primo grado con riferimento alla ricostruzione alternativa della dinamica dell'incidente proposta dal consulente della difesa; illogicità e mancanza di motivazione sulle argomentazioni difensive relative alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida), non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale.

Quanto al primo motivo, occorre richiamare il consolidato principio per il quale la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900).

Quanto al secondo motivo, deve ricordarsi che è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Cons