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Ordinanza — n. 32318/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction for being merely repetitive of lower court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32318/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for driving under the influence, arguing violations of specific criminal code articles regarding non-punishability and mitigating circumstances. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the territorial court, finding no new grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 2 c.p.p.: Appeals based on violations of substantive law are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without presenting new legal grounds.

Parole chiave

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drunk driving conviction inadmissible appeal repetitive arguments second instance review court costs award guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al diniego della causa di non punibilità; violazione degli artt.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
pen., in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al diniego della causa di non punibilità; violazione degli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNACCIO SANTO nato a REGGIO CALABRIA il 09/07/1978 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Guarnaccio Santo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza (in Reggio Calabria, il 25/01/2020). Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al diniego della causa di non punibilità; violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3, 4 e 5), con il supporto di adeguati argomenti giuridici; e che è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Con