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Ordinanza — n. 32317/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for non-mention benefit, citing lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32317/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Emanuela Corradetti's appeal against the Ancona Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to reduce generic mitigating circumstances to their maximum extent, citing specific articles of the Penal Code. The court ruled that such determinations fall within the discretion of the trial judge and are not subject to review unless arbitrary or manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Artt. 62-bis, 65, 132 e 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the reduction of mitigating circumstances are inadmissible in the realm of legality, as the sentencing discretion of the trial judge is immune from review absent arbitrariness or manifest illogic.

Parole chiave

Generato dall'IA
non mention benefit mitigating circumstances sentencing discretion appeal admissibility penal code articles legality jurisdiction arbitrary sentencing controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 65 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADETTI EMANUELA nato a ASCOLI PICENO il 31/05/1994 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Corradetti Emanuela ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma del Tribunale di Ascoli Piceno per avere applicato all'imputata il beneficio della non menzione, ha confermato la dichiarazione della sua colpevolezza per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Ascoli Piceno, il 27/06/2020). Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (inosservanza degli artt. 62-bis, 65, 132 e 133 cod. pen., nonché omessa motivazione e manifesta illogicità della stessa, per non avere la Corte territoriale proceduto a ridurre le già riconosciute circostanze attenuanti generiche nella massima estensione) non sono consentite in sede di legittimità, perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il