Italian Court dismisses appeal as grievances are merely repetitive of already decided lower court issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grievances raised were merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the territorial court. The appellant argued for the illogicality of the lower court's reasoning regarding the uniqueness of the conduct and the relevance of recidivism, but offered no specific comparison to the existing arguments. Consequently, the court ruled that these complaints lacked novelty and did not warrant further review in the final instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must raise new grounds not already decided; grievances merely reproducing previous rulings are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HATTAB ALA EDDINE nato il 08/11/1996 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Hattab Ala Eddine ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bologna, il 07/03/2023). Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (illogicità della motivazione in relazione alla mancata configurazione dell'unicità della condotta, altresì censurandosi la valutazione di rilevanza della recidiva), non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (foglio 5 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P