Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for drug trafficking due to inadmissibility of merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Leonardo Pischedda inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pischedda challenged a second-instance conviction for drug trafficking, citing alleged errors in sentencing and lack of logical motivation. The court rejected these grounds as they are not permitted in cassation proceedings, which strictly review legal application rather than factual assessment or sentencing discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation against criminal judgments are inadmissible if the grounds concern the assessment of facts, the discretion in sentencing, or the lack of logical motivation, as these issues are reserved for the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCHEDDA LEONARDO nato a SASSARI il 10/10/1991 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pischedda Leonardo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia di condanna resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Sassari per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Muros, il 20/02/2021). Ritenuto che le censure proposte (inosservanza della legge penale nella commisurazione della pena, nonché mancanza o illogicità manifesta della motivazione) non sono consentite in sede di legittimità, perché manifestamente infondate, atteso che la sentenza impugnata ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto di confermare l'entità della pena inflitta, di poco superiore al minimo edittale, in considerazione della quantità dello stupefacente rinvenuto e del suo valore in caso di immissione sul mercato (p. 7 sent. imp.).;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pre ide