Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grounds already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Raia Gabriele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Raia challenged the appellate court's confirmation of his conviction for the crime under Article 95 of D.P.R. 115/2002, citing lack of motivation and failure to evaluate psychological elements. The court rejected these arguments as merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the territorial courts, finding no specific legal comparison by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: Appeals based on grounds already fully examined and rejected by the territorial court are inadmissible in cassation if the appellant fails to provide a specific legal comparison.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA GABRIELE nato a BRINDISI il 28/10/1978 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Raia Gabriele ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Brindisi per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Brindisi, il 17/04/2018). Ritenuto che le censure proposte con un unico motivo (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, mancata valutazione della prova dell'assenza dell'elemento psicologico e dell'errore grossolano) non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3 e 4 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere este