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Ordinanza — n. 32313/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding theft conviction due to procedural inadmissibility and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32313/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Grasso Gianni inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that the prosecution failed to file a formal complaint within the new statutory deadline, while the court held that subsequent procedural requirements do not invalidate the judgment. Furthermore, the court rejected the claim regarding sentencing, ruling that the penalty applied was within the judge's discretionary power and did not require specific justification.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: The Court of Cassation holds that the inadmissibility of an appeal based on the failure to file a formal complaint within the new statutory deadline does not constitute an abolition of the crime, and the penalty determination remains within the judge's discretionary power without requiring specific motivation when applied near the statutory minimum.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal formal complaint deadline abolition of crime discretionary sentencing aggravated theft conviction gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon
Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
(Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO GIANNI nato a CATANIA il 06/04/1974 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Grasso Gianni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale per il reato di furto aggravato. Due i motivi sollevati: con il primo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando la mancata proposizione della querela entro il termine di cui all'85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, permanendo in atti soltanto la denuncia presentata il 23/04/2021; con il secondo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che, in base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela del reato di furto, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul c.d. giudicato sostanziale, per cui è inammissibile il ricorso che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione ai reati per i quali è stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dall'anzidetto decreto legislativo (cfr.

Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467). Quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore Rv. 256197).

Nel caso di specie, la pena è stata determinata in maniera prossima ai minimi edittali: non si richiede pertanto alcuna specifica motivazione sul punto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2