Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction for citing only facts already reviewed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Lorenzo Decarli's appeal against his drunk driving conviction inadmissible. Decarli argued violations of the Road Code and logical inconsistencies in the lower court's reasoning, but these were merely factual complaints. The court rejected the appeal because the grievances were not new legal arguments but repetitions of issues already properly examined and dismissed by the territorial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new legal grounds; complaints limited to factual disputes or repetitions of previously rejected arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DECARLI LORENZO nato a ROVERETO il 05/10/1961 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Decarli Lorenzo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trento che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (in Trento, il 23/02/2019). Ritenuto che le censure proposte con un unico motivo (violazione di legge in relazione al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, nonché manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto e delle risultanze processuali) non sono consentite in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituite da doglianze in punto di fatto, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6 e 7 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il