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Ordinanza — n. 32311/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of admissibility regarding sentencing discretion in attempted theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32311/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Diana Felice's appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements in a criminal case. Felice challenged the lower court's sentence for attempted aggravated theft, arguing the judge failed to sufficiently reduce the penalty for the attempt. The court ruled that such complaints are inadmissible at the final review stage unless they demonstrate arbitrary sentencing or manifest illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 n. 2 c.p.p.: Appeals against sentencing are inadmissible if they merely reproduce arguments already rejected by the territorial court without demonstrating arbitrariness or manifest illogicality in the discretionary determination of the penalty.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility sentencing discretion review attempted theft penalty Italian Supreme Court procedural exhaustion requirement modalità di calcolo dell'ammenda proporzionalità della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 n. 2 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA FELICE nato a SASSARI il 08/03/1979 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; t

MOTIVI DELLA DECISIONE

Diana Felice ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia di condanna resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Sassari per il reato di tentato furto aggravato (in Sassari, il 19/04/2016). Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (carenza di motivazione in ordine alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata riduzione per il tentativo nella massima estensione) non sono consentite in sede di legittimità, non solo perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 5 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, ma anche perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore