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Ordinanza — n. 32310/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32310/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned a lack of manifest illogical reasoning regarding mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to properly recognize these circumstances, but the Court held that such complaints are not admissible in cassation proceedings. The decision rests on the principle that the appellate court's sentencing determination is not censurable unless arbitrary or manifestly illogical, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined and dismissed by the territorial court, or if it challenges a sentencing decision that is not arbitrary and is supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal manifest illogical reasoning mitigating circumstances cassation procedure sentencing discretion attenuazione libera della pena riesame dell'entità pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSALYEVIC SABRINA (CUI 02P0AVH) nato a TORINO il 25/11/1993 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Radosalyevic Sabrina ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per i due reati ascritti alla stessa in concorso con altra persona (commessi entrambi in Firenze, il 09/11/2019). Ritenuto che l'unico motivo proposto (carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), non è consentito in sede di legittimità, non solo perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 5 e 6 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, ma anche perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il PI-sia