Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating issues already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court incorrectly equated generic mitigating circumstances with contested aggravating factors regarding attempted aggravated theft, but failed to provide specific legal comparison. The court ruled that since these points were adequately debated and dismissed at the territorial level, they cannot be re-litigated in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the territorial court, without providing specific legal comparison.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO GIUSEPPE SERGIO nato a PALERMO il 05/11/1990 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di Benedetto Giuseppe Sergio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale per avere ritenuto le già riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e, in conseguenza rideterminato la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentato furto aggravato (Palermo, il 25/11/2017). Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale accolto la richiesta difensiva di esclusione della contestata recidiva), non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore