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Ordinanza — n. 32306/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32306/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32306/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALE ENZO nato a TORINO il 28/03/1976 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Cardinale Enzo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per i reati a lui ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32306/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo sollevato (nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricorso straordinario per nullità nullità procedurale condono delle spese procedurali spese inutili assenza di caso di rigore procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen.) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALE ENZO nato a TORINO il 28/03/1976 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cardinale Enzo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per i reati a lui ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr nt