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Ordinanza — n. 32305/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grievances lacking specific legal comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32305/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Abdelwahab El Morady against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellant raised generic complaints regarding the contradiction in reasoning and alleged violations of specific criminal procedure articles, which the court found insufficient for a legitimacy review. The court ruled that these grievances were merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the lower court without the necessary specific legal comparison.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 187, 598, 546, 605 cod. proc. pen.: Appeals based on generic grievances that are merely factual complaints or reproductions of previously dismissed criticisms, lacking specific legal arguments and comparison, are inadmissible in the court of legitimacy.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grievances court of legitimacy criminal procedure specific legal comparison motivazione inadeguata delle censure costituzionali perseguimento penale per diffamazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; inosservanza dell'art. 62, n.
Art. 187, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 598 cod. proc. pen.
Art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 605, comma 1 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MORADY ABDELWAHAB nato il 17/12/1999 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

El Morddy Abdelwahab ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza impugnata per avere rideterminato la pena, ha confermato nel resto l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto con strappo (Torino, 19/06/2022). Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; inosservanza dell'art. 62, n. 4, cod. pen.; inosservanza degli artt. 187, comma 1, 598, 546, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2 e 605, comma 1, cod. proc. pen.), non sono consentite in sede di legittimità, perché del tutto generiche, costituite da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 3), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Cons